1000 euro dalla Regione per veicoli ecologici: prorogato il termine dell'immatricolazione
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- Categoria: Ecologia ed ambiente
- Pubblicato Lunedì, 19 Gennaio 2015 17:36
- Scritto da Redazione Ilfriuliveneziagiulia
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Trieste - La Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha modificato il regolamento per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 21/2013 per l'acquisto di veicoli ecologici, estendendo dal termine del 20 gennaio 2015 al 30 giugno 2015 compreso il termine di immatricolazione degli autoveicoli.
Oltre a estendere i termini di immatricolazione il nuovo regolamento prevede l'allungamento del termine anche per la redistribuzione delle eventuali risorse residuali presso ciascuna Camera di Commercio (dal 28 febbraio 2015 al 1 dicembre 2015) e quelli massimi di concessione dei contributi (dal 30 giugno 2015 sono spostati al 31 marzo 2016).
Sono beneficiari dei contributi le persone fisiche residenti alla data di presentazione della domanda sul territorio regionale, il cui reddito complessivo per nucleo familiare è inferiore a Euro 60.000,00 e che abbiano acquistato in proprietà o in comproprietà un’autovettura Euro 5/6 (con emissioni di CO2 dichiarate pari o inferiori a 120 g/km) rottamando contestualmente un autoveicolo Euro 0/2 avente almeno dieci anni di vita.
Il contributo a parziale copertura della spesa è pari a 1.000,00 euro.
Non è ammissibile la concessione di più di un contributo a favore del medesimo beneficiario e della medesima autovettura.
Le domande in bollo (apposto sul cartaceo o F23 nel caso di invio tramite PEC) deve essere presentata esclusivamente:
a) a mano presso l’ufficio camerale competente per territorio: in tale caso, ai fini del rispetto del termine, fa fede il timbro di ricezione apposto dall’ente camerale;
b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento: in tale caso, ai fini del rispetto del termine, fa fede il timbro postale, purché la domanda sia pervenuta all’ente camerale entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione;
c) mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo di PEC indicato nell’avv iso di cui al comma 2 dell’art. 5 del Regolamento: in tale caso, ai fini del rispetto del termine, fa fede l’attestazione di ricezione della PEC da parte del soggetto gestore rilasciata dal gestore del sistema di PEC del soggetto gestore medesimo; la domanda presentata via PEC è valida solo se è sottoscritta con firma digitale dalla persona fisica richiedente.
In caso di acquisto in comproprietà la domanda è sottoscritta con firma digitale da uno dei comproprietari e la domanda di contributo è altresì corredata da copia della delega alla sottoscrizione della domanda medesima formulata da parte degli altri comproprietari.