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Last updateLun, 27 Feb 2017 8pm

Mediazione civile obbligatoria anche per i condomini

Mediazione civile obbligatoria anche per i condomini

Dal 21 marzo scorso per le controversie condominiali è previsto il nuovo procedimento della mediazione, che diventa obbligatoria anche in tale materia.

Prima di iniziare una causa, contro il condominio o nei confronti di altri condomini, il soggetto dovrà almeno provare a risolvere la controversia con l'aiuto del mediatore, di una persona cioè il cui primario compito è quello di tentare di portare le parti verso un accordo bonario.

Si tratta di una procedura semplice per il cui svolgimento non sono necessarie particolari formalità e che può essere svolta anche senza avvocati. È sufficiente infatti il deposito di un'istanza presso un organismo di mediazione, da comunicarsi alla controparte unitamente alla data del primo incontro davanti al mediatore che ‐ a libera scelta del ricorrente ‐ è ritenuto più idoneo per valutare la tematica del caso.

Per definire la mediazione (o conciliazione) si usa spesso la sigla ADR, dall’inglese alternative dispute resolution: la mediazione è infatti una tecnica alternativa di risoluzione delle controversie. Alternativa ai tribunali, allo scontro davanti ad un giudice tra posizioni arroccate che si conclude determinando chi è il vinto e chi il vincitore. E che il più delle volte lascia insoddisfatto lo stesso vincitore.

La mediazione è stata presentata come un metodo che serve ad abbattere i costi ed i tempi della lite e a sgravare il carico di contenzioso dei tribunali. Tutto questo è vero, ma la mediazione è più di questo: se si affermerà  dipenderà da - e al contempo comporterà - un cambiamento di mentalità, un diverso atteggiamento delle persone  nell’approcciarsi alla situazione di conflitto.

Un atteggiamento rivolto, quando possibile, a trovare un accordo, per tutti i benefici che questo può comportare. Tenuto anche conto della particolare qualità che ha l’accordo raggiunto nel contesto della seduta di mediazione: non è un accordo imposto dal mediatore, ma trovato dalle parti stesse, con l’aiuto del mediatore.

Risolvere una lite trovando l’accordo porta più facilmente  le parti a  continuare, dopo la lite, il loro rapporto. Pensiamo a quanto questo sia un valore aggiunto nei conflitti che coinvolgono i membri di una stessa famiglia, ad esempio. Ma anche alle liti tra condomini o vicini. Ed  infatti tra le materie di mediazione obbligatoria ci sono proprio l’eredità, i patti di famiglia, la proprietà (confini, servitù, distanze…). Lo stesso dicasi per le locazioni, ma anche per i rapporti commerciali fra imprese.

L’informalità e la riservatezza proprie della tecnica della mediazione possono aiutare a far emergere e a mettere a fuoco i veri interessi delle parti. Il mediatore, che non è né un giudice né un avvocato ma un professionista della conciliazione con una preparazione specifica in questo senso, lavora per allargare l’ambito delle soluzioni possibili alla lite, aiutando le parti a trovare quella che possibilmente soddisfi il loro interesse prioritario. Nella procedura civile davanti al tribunali gli interessi delle parti non trovano voce tutte le volte che non coincidono con il loro diritto, l’unica situazione giuridica soggettiva che si può far valere in quella sede.

Senza nulla togliere ai tribunali che continueranno ad essere il luogo più adatto a certi tipi di controversie, riteniamo che la mediazione sia una grande opportunità, un treno da non perdere: è anche per questo che Fvgnotizie ha voluto dedicarle questo primo “servizio speciale” interpellando alcune sedi “storiche” della mediazione quali sono le Camere di Commercio e fornendone un primo abc.













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Capo redattore: Tiziana Melloni
Redazione di Trieste: Serenella Dorigo
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