Tutti i figli sono uguali: la Camera approva la legge che cancella dal Codice la distinzione tra "legittimi" e "naturali"
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- Categoria: Uomini e diritti
- Pubblicato Mercoledì, 28 Novembre 2012 10:07
- Scritto da Redazione fvgnotizie
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Roma - Mentre aumentano specialmente al Nord i fogli nati da unioni di fatto (sono ormai il 30%, secondo i recenti dati dell'Istituto centrale di Statistica) la Camera ha dato il via libera definitivo, nel pomeriggio del 27 novembre, al disegno di legge che eguaglia i diritti dei figli naturali a quelli nati all'interno del matrimonio. Il disegno di legge - passato con 366 favorevoli, 31 contrari, 58 astenuti - è stato approvato in terza lettura dall'aula di Montecitorio. Passato senza modifiche, dopo i cambiamenti apportati dal Senato, il provvedimento approvato diventa legge.
Polemiche per la bocciatura da parte dell'Aula della richiesta dell'Udc di stralciare la norma sui figli nati da rapporti incestuosi o violenti dalla proposta di legge. La richiesta era stata avanzata dal presidente centrista Rocco Buttiglione e aveva incassato il parere contrario della relatrice del provvedimento Alessandra Mussolini.
Il provvedimento, ormai legge, è un testo unificato che ha condensato sei proposte di legge sul tema presentate da centrodestra e centrosinistra. "Come relatrice del provvedimento, esprimo la più viva soddisfazione per l'approvazione di questo atto di civiltà che equipara i figli naturali, nati fuori dal matrimonio, a quelli nati in costanza di rapporto matrimoniale", ha commentato Alessandra Mussolini.
Nel dettaglio, la nuova legge prevede, in primo luogo, la sostituzione nel Codice civile delle espressioni “figli legittimi” e “figli naturali” con la parola “figli”.
Rivista anche la definizione del vincolo di parentela indicato all’articolo 74 del Codice civile: sono parenti tutte le persone che discendono da un medesimo stipite, indipendentemente dal carattere legittimo o naturale della filiazione. In questo modo vengono a crearsi rapporti di parentela tra il figlio naturale e la famiglia del genitore. Il riconoscimento, infatti, non è limitato, negli effetti, solo nei confronti del genitore, ma estende la sua efficacia anche sui parenti.
Intervenendo anche sull’articolo 250 del Codice civile, viene prevista la possibilità per il figlio naturale nato fuori dal matrimonio di essere riconosciuto, sia congiuntamente, sia separatamente, dalla madre e dal padre, anche se già uniti in matrimonio con un'altra persona all'epoca del concepimento.
Con modifica riferita all’articolo 254 del codice, viene, inoltre, abbassata l’età - da 16 a 14 anni - a partire dalla quale il riconoscimento del figlio naturale non produce effetto senza il suo assenso, nonché l’età al di sotto della quale il riconoscimento non può avere effetto senza il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento.
Prevista, infine, anche la possibilità, dietro autorizzazione del giudice ed avuto riguardo all'interesse del figlio, di riconoscimento anche dei figli nati a seguito di incesto.