Scuola, ritorna la questione dei contributi delle famiglie: attenzione, non sono obbligatori
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- Categoria: Scuola ed educazione
- Pubblicato Martedì, 19 Agosto 2014 13:18
- Scritto da Redazione Ilfriuliveneziagiulia
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Udine - Un articolo pubblicato sul Messaggero Veneto del 15 agosto scorso ha fatto tornare di attualità il tema dei contributi che alcune scuole chiedono alle famiglie all'atto dell'iscrizione o all'inizio dell'anno. Secondo quanto riportato dal quotidiano, il dirigente scolastico dell'Isis della Bassa Friulana definisce "obbligatori" tali contributi.
Non si è fatta attendere la replica delle Associazioni di genitori e famiglie, che hanno invece sottolineato il fatto che fino alla classe terza superiore non sono dovute tasse di iscrizione e frequenza scolastica. Non è in vigore nessuna legge che obbliga i genitori al versamento di qualunque tassa o contributo a favore delle scuole pubbliche per i primi tre anni.
Marco Dal Prà, coordinatore dell'Associazione nazionale famiglie numerose per la Provincia di Venezia, ha così replicato al quotidiano friulano: "Le leggi richiamate dall'istituto, risalenti al governo Mussolini del 1924, sono di fatto soppresse dal Decreto Legislativo 15 aprile 2005, che esenta da qualunque tassa di iscrizione e frequenza fino alla classe terza superiore".
I contributi scolastici sono deliberati dai Consigli di Istituto e sono volontari. Il comma 622 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), intervenendo nuovamente sul tema dell’obbligo di istruzione, della durata di dieci anni e del suo innalzamento, ha tra l’altro stabilito che “resta fermo il regime di gratuità ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226”.
"Anche in presenza dell'autonomia scolastica, quindi, le indicazioni del Consiglio di Istituto sull'importo da versare all'atto dell'iscrizione, restano sempre e soltanto un suggerimento" ricorda Dal Prà.
Non esistono quindi per le scuole pubbliche dello Stato Italiano contributi o tasse obbligatorie di alcun genere, così come non esiste nessuna legge che impone sanzioni in caso di mancato versamento. Le tasse scolastiche si pagano invece all'Erario a partire dal quarto anno, nella misura di 6,04 euro (tassa di iscrizione) e 15,13 euro (tassa di frequenza).
Il Ministero dell'Istruzione con una circolare del 2012 ha precisato che le scuole non possono infliggere sanzioni disciplinari agli alunni per i quali i genitori non abbiano versato i contributi volontari.
Le uniche somme che uno studente potrebbe essere tenuto a pagare alla propria scuola sono i rimborsi delle spese sostenute dalla stessa per conto delle famiglie: libretto delle giustificazioni, stampa delle pagelle, eventuale polizza assicurativa ecc.. Si tratta sempre tuttavia di contributi per i quali il mancato pagamento non è sanzionabile.