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Last updateLun, 27 Feb 2017 8pm

Politica

Politiche 2013: ricorso del FVG per il seggio in meno alla Camera "inammissibile" per la Consulta

Politiche 2013: ricorso del FVG per il seggio in meno alla Camera

Roma - La sentenza della Corte Costituzionale del 10 marzo ha giudicato inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Friuli Venezia Giulia in relazione alle elezioni politiche del 24-25 febbraio 2013.

La Regione contestava l'esito del voto per rinnovare la Camera con l'assegnazione di 12 seggi anziché 13 alla circoscrizione IX Friuli Venezia Giulia.

L'assegnazione era stata calcolata in base ale operazioni di compensazione previste dall’art. 83, comma 1, numero 8, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati) e successive modificazioni, in cui è stabilito che qualora i resti dei voti alla lista (o alla coalizione di liste) necessari all'attribuzione del seggio non siano sufficienti, il seggio stesso vada assegnato ad un'altra circoscrizione - anche di altra Regione - dove sono maggiori le parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

L’art. 83 del d.P.R. n. 361 del 1957 cioè, nel prevedere il cambio di circoscrizione, consente di attribuire un seggio ad una circoscrizione diversa da quella alla quale esso costituzionalmente spetta, qualora in quest’ultima circoscrizione la lista che dovrebbe beneficiare del seggio in più non abbia resti non utilizzati.

Secondo la Regione Friuli Venezia Giulia, "la legge verrebbe a privilegiare i resti in termini di voti espressi dal corpo elettorale sui resti relativi alla popolazione residente nella circoscrizione, così violando l’art. 56, quarto comma, della Costituzione.

"Secondo la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - si legge nella sentanza - il criterio di ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni sarebbe fissato dall’art. 56 Cost. attraverso un rigido rapporto di proporzionalità con la popolazione delle stesse e rivestirebbe carattere assoluto, in quanto espressione del principio democratico, della sovranità popolare e della parità di trattamento tra i cittadini".

"Il risultato cui è pervenuto l’Ufficio elettorale risulterebbe pertanto illegittimo, in quanto altererebbe la distribuzione della rappresentanza territoriale come definita dalla Costituzione, determinando una sottorappresentazione della comunità friulana e giuliana".

La Regione aveva chiesto perciò l’annullamento dell’attribuzione del 13° seggio ad altra Regione, previa dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 83, comma 1, numero 8, del d.P.R. n. 361 del 1957, nella parte in cui, anziché prevedere che le compensazioni eventualmente necessarie si effettuino all’interno della stessa circoscrizione, consente che – in talune ipotesi – si operi la sostituzione della circoscrizione nella quale viene assegnato il seggio, con la conseguenza di rendere il numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni interessate dallo scambio difforme dalla previsione costituzionale.

La Regione - dichiara la Consulta nel respingere il ricorso - non ha "alcuna competenza costituzionalmente garantita in materia di elezioni per il Parlamento".

"Né, d’altra parte - si legge nella sentenza - la Regione esprime alcuna rappresentanza parlamentare, in quanto i deputati eletti nella circoscrizione regionale non sono rappresentanti della Regione né come ente, né come comunità, ma rappresentano l’intera Nazione (art. 67 Cost.). Manca, dunque, lo stesso presupposto perché le doglianze della ricorrente possano essere prese in considerazione in questa sede".

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