Statuto dell'Associazione culturale Fvgnotizie
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- Categoria: ilfriuliveneziagiulia
- Pubblicato Martedì, 17 Aprile 2012 09:04
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Fvgnotizie associazione culturale - statuto
Art. 1
È costituita l’Associazione Culturale “Fvgnotizie”, essa è una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.
Art. 2
L’Associazione Culturale “Fvgnotizie” ha come oggetto e scopo:
- offrire un'informazione indipendente, obiettiva e plurale, che rispetti le idee, la lingua, la cultura e l'identità di ogni persona, contribuendo alla conoscenza ed alla promozione del territorio del Friuli Venezia Giulia, dei suoi eventi, dei suoi avvenimenti, delle sue tradizioni, della sua storia;
- essere luogo di incontro e di aggregazione in cui trasmettere la passione per la lettura, l'amore per la propria terra, la cultura locale e la multiculturalità, come beni per la promozione della persona e della comunità.
Art. 3
L’Associazione Culturale Fvgnotizie per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare: la gestione e redazione del sito di notizie online “Fvgnotizie” ed altre pubblicazioni online e cartacee; la promozione di attività culturali e formative.
Art. 4
L’Associazione Culturale Fvgnotizie è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Gli associati che parteciperanno all’associazione saranno suddivisi nelle seguenti categorie:
• Soci Fondatori: sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo della associazione, e che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell’associazione.
• Soci Ordinari: coloro che aderiscono all’associazione dopo la costituzione della stessa e che contribuiscono con una quota annuale e con la loro opera alla vita dell’associazione.
• Soci Istituzionali: sono soci istituzionali i Centri, Istituti e Organizzazioni professionali o culturali situati nel territorio nazionale o all’estero, che risultino idonei ai fini di una specifica collaborazione con la Associazione, presso di essi i soci possono anche svolgere attività formativa e di collaborazione, conformemente alle finalità ed alle norme sancite dallo Statuto della Associazione.
• Soci Onorari: sono soci onorari coloro che vengono nominati tali dalla Associazione per particolari meriti di crescita culturale e civica dei cittadini. I soci onorari sono esentati dalla quota di iscrizione e possiedono tutte le prerogative degli altri soci ad eccezione della possibilità di ricoprire cariche sociali.
• Soci Sostenitori: sono soci sostenitori coloro che mediante contributo o donazione collaborino con l’Associazione; possiedono tutte le prerogative degli altri soci ad eccezione della possibilità di ricoprire cariche sociali.
Art. 5
La nomina dei nuovi soci deve essere ratificata dal Consiglio Direttivo, dopo aver esaminato la domanda scritta del richiedente. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro trenta giorni, al Collegio dei Probiviri.
Art. 6
I soci sono tenuti ad operare conformemente alle finalità associative e ad attenersi a quanto previsto dalle norme statutarie, l’eventuale regolamento interno – secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti – e dalla deontologia professionale: gravi infrazioni a tali norme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’associazione, comportano la possibilità di radiazione. Il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, radiazione dalla Associazione. Per la radiazione di un socio è necessaria la proposta di almeno tre membri del Consiglio Direttivo. I soci radiati possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei Probiviri.
I soci che non hanno versato la quota annuale entro i termini prescritti perdono il diritto di voto e non possono ricoprire cariche sociali finché non abbiano provveduto al pagamento della quota. Il socio moroso da oltre due anni decade dalla qualità di socio. Nel regolamento potranno essere previsti casi di inadempienza o di gravi irregolarità degli associati che daranno luogo alla loro esclusione. Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è soggetta ad una rivalutazione economica.
Art. 7
Gli organi dell’Associazione sono L’Assemblea dei Soci, il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori, il Collegio dei Probiviri. Tutte le cariche elettive sono gratuite.
Art. 8
L’Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta dai Soci Fondatori, Ordinari, Onorari e da un rappresentante per ciascun socio Istituzionale. Tutti i membri dell’Assemblea hanno diritto di voto. I soci Onorari e Sostenitori possono partecipare alla Assemblea, ma senza diritto di voto e senza poter essere eletti a ricoprire cariche sociali. L’Assemblea viene convocata dal Presidente, almeno una volta l’anno in via ordinaria, con avviso scritto inviato ai soci almeno 15 giorni prima dell’adunanza, contenente prima e seconda convocazione e relativo ordine del giorno. In caso di provata urgenza, l’avviso di convocazione della Assemblea può essere fatto con qualsiasi mezzo e senza il rispetto del predetto termine.
L’Assemblea è valida in prima convocazione se sono presenti almeno i 2/3 degli associati, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti regolarmente iscritti e in regola con le quote sociali. La seconda convocazione può aver luogo anche nello stesso giorno, ma almeno dopo un’ora dalla prima convocazione. Le deliberazioni della Assemblea vengono adottate con la maggioranza assoluta dei presenti e dei rappresentanti per delega in regola con le quote, ad eccezione che per le modifiche statutarie le quali devono essere adottate con il voto favorevole dei 2/3 dei soci presenti. Il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo vengono eletti dall’assemblea con scrutinio segreto. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale.
Sono compiti dell’Assemblea:
• l’elezione del Presidente;
• l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo, previa determinazione del numero di effettivi componenti per ogni eligendo consiglio;
• l’elezione dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
• la radiazione dei soci su proposta del Consiglio Direttivo;
• l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
• l’approvazione di regolamenti interni e di modifiche ai regolamenti proposti al Consiglio Direttivo;
• l’approvazione, con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti, di eventuali modifiche del presente statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.
La partecipazione alla Assemblea può essere delegata solo ad un altro socio e con documento scritto. Ciascun socio non può avere più di una delega.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da altra persona designata dall’Assemblea stessa. Il segretario della Assemblea è il Segretario della associazione, in sua assenza il Presidente potrà designare un altro membro dell’Assemblea a svolgerne le funzioni. Il Presidente ed il Segretario dovranno sottoscrivere il verbale finale.
Art. 9
L’associazione è rappresentata da un Presidente che dura in carica per un periodo di tre anni e può essere rieletto. Il Presidente dell’Associazione è di diritto Presidente del Consiglio Direttivo, ha la firma sociale e la legale rappresentanza della associazione, ne coordina l’attività e ne tiene l’ordinaria amministrazione, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi, mentre la amministrazione straordinaria è affidata al Consiglio Direttivo. Il Presidente nomina un Segretario e può revocarne la nomina a suo insindacabile giudizio. Il segretario può essere prescelto anche tra persone non facenti parte dell’Associazione: in tal caso partecipa ai lavori dell’Assemblea e ne redige i verbali, ma non ha diritto di voto.
Il Presidente conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo. Al Presidente può essere riservata l’eventuale carica di direttore responsabile e al Consiglio Direttivo la nomina (e la revoca) di un suo sostituto.
Art. 10
Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri eletti dall’Assemblea fra i propri componenti. Il Consiglio eletto nomina al suo interno un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere. Il Consiglio dura in carica tre anni ed i consiglieri sono rieleggibili. Per i primi tre anni il Consiglio Direttivo è composto dai Soci Fondatori. Per gli anni successivi, almeno 2/3 dei suoi componenti saranno Soci Fondatori. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l’anno su convocazione del Presidente e ogni volta che il Presidente o almeno due dei suoi componenti ne richiedano la convocazione. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno due membri.
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Al Consiglio spettano la formulazione e la eventuale modifica di un regolamento per il funzionamento dell’Associazione che verrà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea. Detto regolamento conterrà, fra l’altro, la identificazione dei criteri per la nomina dei soci ordinari e dei soci istituzionali, nonché la formulazione delle ipotesi di espulsione degli associati nei casi non specificamente previsti nel presente statuto. Il Consiglio nomina i Soci Ordinari, e Sostenitori e valuta le proposte di nuovi Soci Onorari e le domande per Soci Istituzionali in base ai criteri previsti dallo Statuto e dal Regolamento per sottoporle alla approvazione dell’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo determina la quota associativa annuale che ciascuno dei Soci Fondatori, Ordinari ed Istituzionali deve versare, e indica il modo di reperire le fonti di finanziamento necessarie per la attività dell’Associazione. Approva e sostiene le spese non previste dal bilancio per attività inerenti alle finalità associative e ne presenta il rendiconto all’Assemblea tramite una relazione opportunamente motivata. Il Consiglio Direttivo può, con apposita delibera, disporre l’acquisto di beni mobili e immobili, di attrezzature e materiale idoneo per il conseguimento degli scopi sociali.
Nel Consiglio Direttivo non sono ammesse deleghe, le deliberazioni vengono assunte a maggioranza e, nel caso di parità di voti, prevale quello del Presidente. Il Consiglio Direttivo predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea; formalizza le proposte per la gestione dell’Associazione. Al Consiglio Direttivo partecipa, senza diritto di voto, il Segretario che ne redige i verbali. Il Consiglio è convocato con scritto ed inviato almeno quindici giorni prima della riunione. In caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata mediante telegramma spedito tre giorni prima della riunione. Non sono necessarie formalità di convocazione qualora partecipino alla riunione tutti i membri del Consiglio. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.
Art. 11
Il Tesoriere tiene la contabilità dell’Associazione, detiene la firma sociale per gli atti amministrativi di sua competenza, emette le ricevute e prepara rendiconti dettagliati sulla situazione finanziaria dell’Associazione. Tali rendiconti, approvati dal Consiglio Direttivo, vengono presentati dal Tesoriere in Assemblea.
Art. 12
Il Collegio dei Revisori dei Conti ha la funzione di controllare la gestione economica della Associazione. Esso è composto da tre soci eletti dall’Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo. I suoi membri restano in carica per due esercizi e sono rieleggibili.
Art. 13
Il Collegio dei Probiviri ha la competenza di un collegio arbitrale in merito ad eventuali controversie tra i vari organi della Associazione, nonché tra associati e associazione. Esso è composto da tre membri, di cui due scelti – di volta in volta – dalle parti contendenti ed un terzo, che ne assume la presidenza, indicato dai primi due. Il deliberato del Collegio sarà vincolante per le parti. Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di radiazione e sui dinieghi di ammissione. Dura in carica tre anni.
Art. 14
Il patrimonio dell’associazione è costituite da:
• le quote associative annuali versate dagli associati;
• proventi derivanti dalle attività marginali, di carattere commerciale e produttivo, inerenti agli scopi sociali;
• contributi straordinari stabiliti dall’assemblea, che ne determina l’ammontare;
• contributi, lasciti e donazioni di enti pubblici e privati e di persone fisiche;
• beni, immobili e mobili;
• rimborsi;
• ogni altro tipo di entrate.
Art. 15
È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Ai Soci Fondatori compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate e la remunerazione per l’attività effettivamente svolta nel corso della vita dell’associazione per il funzionamento della stessa.
Art. 16
L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile di ogni anno. Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.
Art. 17
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.
Art. 18
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle leggi vigenti e alle norme del Codice Civile.