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Ultimo atto del Consiglio regionale: la "legge omnibus". In discussione i finanziamenti ai gruppi
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- Categoria: Politica e società
- Pubblicato Giovedì, 21 Marzo 2013 11:20
- Scritto da Redazione fvgnotizie
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Trieste - Dopo essere stata approvata il 19 marzo dalla IV Commissione consiliare regionale, ascoltati i pareri delle Commissioni di merito, la proposta di "legge omnibus" è stata presentata in Consiglio regionale il 20 marzo. L'esame della legge prevede una procedura d'urgenza. L'approvazione è prevista entro giovedì 21 marzo.
Le materie di tale legge - che conclude di fatto la legislatura guidata da Renzo Tondo - vanno dalle attività economiche alla tutela ambientale e la gestione del territorio; dalle infrastrutture, trasporti e telecomunicazioni alle attività culturali, ricreative e sportive; dall'istruzione, formazione e ricerca alle relazioni internazionali e comunitarie; dalla cooperazione e famiglia al lavoro; dalla sanità pubblica e protezione sociale alle funzione pubblica e autonomie locali, nonché modifiche alla legge regionale n. 27 del 2012 (legge finanziaria 2013).
Dodici gli articoli in tutto, con relative tabelle, per un impegno di circa 7 milioni di euro. Ma da parte di alcuni consiglieri è già stata accennata l'intenzione, per l'approvazione in Aula, di suggerire come aumentare tale impegno di altri 20-25 milioni di euro.
Intanto, alcuni emendamenti inseriti nel testo base già hanno introdotto stanziamenti per diverse realtà regionali. Diverse, inoltre, le conferme ai vecchi stanziamenti attraverso nuove rendicontazioni.
Di particolare interesse l'emendamento presentato dal Pdl, che riguarda contributi e finanziamenti ai gruppi consiliari, dopo la "tempesta" che si è abbattuta il Consiglio regionale.
Così il testo presentato dal consigliere Alessandro Colautti: "A decorrere dal mese in cui entra in vigore la presente legge e sino alla costituzione dei gruppi consiliari della XI legislatura, è interrotta la corresponsione dei contributi e l’erogazione dei finanziamenti ai gruppi consiliari ai sensi della leggi regionali del 5 novembre 1973, n°54, e 28 ottobre 1980 n°52. In forza dell’interruzione prevista dal comma, non spettano le rate mensili relative al periodo di interruzione".